\"Osvy\" post=7859 ha detto:
Continui a scrivere fesserie...induzione ad atti sessuali...e continui a scrivere le cazzate. Ma sei proprio deficiente? Se va all\'incontro e si trova un\'altra persona alza i tacchi e se ne va..
L\'induzione ex art. 609 bis c. 2 n. 2 cp è un delitto (artt. 39 e 17 cp).
Il fermo di indiziato di delitto è obbligatorio (art. 384 cpp).
Il pubblico ufficiale che rifiutasse di fermarlo, per di più trovandoselo già fisicamente di fronte, sarebbe perseguibile per il reato di omissione d\'atto d\'ufficio (art. 328 cp).
Testimoni se vuoi io e/o la ragazza che denuncia.
L\'induzione ex art. 609 bis c. 2 n. 2 cp è già configurabile per la sola attività su Internet, non serve neanche che belzebbobs esca di casa o entri nella camera per farlo recludere.
Il finto appuntamento rende solo più veloce il procedimento.
\"Osvy\" post=7859 ha detto:
se poi vuole denunciarlo non otterrà nulla per una stupida scopata, anzi DOVRA\' risarcire la persona ingiustamente querelata. NON ESISTE nessun REATO idiota! Può dar tutte le false generalità che vuole ad un privato come in questo caso.
Vista la grossolana falsità della tua affermazione sono ormai nella convinzione che tu sia in mala fede perciò se continuerò a replicare è solo per informare gli altri, non mi aspetto che tu smetta di disinformare dopo i miei messaggi.
Replicherò anche a costo di ripetere sempre le stesse cose, se le ignori.
Dare false generalità ad un privato è reato nelle ipotesi previste. Ripeto le principali:
Art. 494 codice penale:
\"
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all\'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno.\"
Art. 609 bis comma 2 n. 2 cp:
\"Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.\"
Esempi da sentenze o cronaca:
Cassazione penale, n. 36094, 2006:
\"Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza.\" (ndr. la condanna è stata confermata)
Cassazione penale, n. 46674, 2007:
\"Integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. la condotta di chi crea un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per un’altra persona e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete, atteso che viene leso l’interesse riguardante la pubblica fede, trattandosi di un ipotesi che può superare la ristretta cerchia d\'un determinato destinatario, creando una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.\" (ndr. la condanna è stata confermata)
Articolo http://www.innovativo.it/leggi.php?titolo_news=Sostituzione+di+persona+in+chat+erotica&id_dettaglio=5432:
\"Sostituzione di persona in chat erotica\"
\"La polizia postale di Biella ha denunciato per sostituzione di persona e diffamazione un uomo che, dopo essersi impossessato di foto, prese su facebook, di una ragazza di Lecce, ha chattato impersonando l’ignara ragazza in una chat erotica.
La ragazza rimasta sbalordita, appena scoperta l’imbarazzante situazione, ha subito denunciato il fatto alla polizia postale che in brevissimo tempo ha scoperto subito, tramite le moderne tecnologie, che a chattare era un 42enne della provincia di Biella. Oltretutto la linea non era neanche intestata a lui ma ad un’altra signora dove lui andava saltuariamente a collegarsi.\"
Articolo http://www.repubblica.it/2008/11/sezioni/cronaca/finto-vanzina/finto-vanzina/finto-vanzina.html:
\"Si fingeva un talent scout di Vanzina e chiedeva sesso alle giovani attrici.
ROMA - Si fingeva un collaboratore del regista Carlo Vanzina, contattava via Internet giovani aspiranti attrici, alle quali poi chiedeva prestazioni sessuali in cambio di futuri ingaggi. Ma due delle donne ingannate lo hanno denunciato, e così l\'uomo è adesso indagato per i reati di tentata violenza sessuale, truffa e sostituzione di persona.
Nel corso di una perquisizione effettuata a casa di M.G. la polizia ha trovato numerose foto di giovani donne vittime del raggiro.
[...]\"
\"Osvy\" post=7859 ha detto:
La diffamazione c\'è perchè offendi una persona in qualsiasi post e magari la vittima non legge tutti i post.
Va bene, allora mi riserverò di querelarti per diffamazione, che ha pena maggiore dell\'ingiuria. Essendo poi la tua diffamazione \"recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (ndr. incluso Internet)\" la pena è ancor maggiore: \"da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516\" oltre ai risarcimenti del danno morale (artt. 185 cp e 2043 cc) e delle spese processuali (art. 91 cpc).
\"Osvy\" post=7859 ha detto:
dignità femminile, chi fa la prostituta di professione o una donna libertina viene scoperta e additata a troia SI GIOCA SUL FATTO CHE NON PUO\' RICHIEDERE RISARCIMENTO MORALE VISTO CHE NE E\' PRIVA.
Dare spregiativamente della puttana ad una prostituta è reato (http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_3537.asp) e comunque non mi interessa l\'entità del risarcimento per danno morale, il mio suggerimento era ed è di non chiedere risarcimenti per eseguire tutto il processo penale gratis, senza anticipare o sostenere alcuna spesa.
\"Osvy\" post=7859 ha detto:
le leggi possono essere interpretate
L\'\"esatta osservanza e l’
uniforme interpretazione della legge\" sono obbligo di legge (art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario R.D. 30 gennaio 1941 n.12) in Cassazione. Una sentenza che non osservasse un precedente senza legittima ed espressa motivazione sarebbe rettificabile in Cassazione. E\' già successo e così è stato.